Giustizia è fatta


Era il maggio 2015 quando un gruppo di amici con disabilità visive accompagnati dai loro cani guida, andarono in gita a Belluno. Nella città subirono però un intervento discriminatorio da parte di alcuni addetti a un servizio di scale mobili, gestito dalla società  Bellunum s.r.l., che vietava l’accesso al servizio a persone con cani. Dopo anni di battaglie legali, è arrivata finalmente la sentenza della Corte d’appello di Venezia: tutte le istanze presentate con il ricorso in appello sono state accettate. Condannate sia la ditta che l’amministrazione comunale.

Nell’atto depositato il 28 aprile dalla Corte d’Appello IV sezione civile si legge: “Vietare le scale mobili di Lambioi ai cani guida è un atto discriminatorio nei confronti delle persone non vedenti”. Con questa accusa C​omune di Belluno e società Bellunum s.r.l sono stati condannati al risarcimento del danno morale subito, nonché alla cessazione delle condotte discriminatorie nei loro confronti.

Già nel 2017 le persone coinvolte avevano presentato rapidamente una denuncia agli organi competenti, basata su una presunta violazione delle Legge 37/74, aggiornata dalla Legge 60/06, che obbliga ad accogliere i cani guida in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico. Inoltre nella stessa sede veniva contestata anche la violazione di un’ulteriore norma, la Legge 67/06 che vieta ogni tipo di discriminazione contro le persone con disabilità. Per entrambe le ipotesi di reato il Tribunale di Belluno aveva, in prima istanza, rigettato il tutto.

In seguito gli atti sono passati alla Corte d’Appello di Venezia che una settimana fa ha prodotto la sentenza di condanna già citata.  Di fatto è stato accertato l’episodio di discriminazione nei confronti di quelle persone con disabilità visiva accompagnate dai loro cani guida, alle quali era stato vietato di accedere alla scala mobile che porta al centro storico di Belluno.

“Si tratta di una Sentenza importantissima – commenta la legale patrocinante Chiara Frare – di un grande passo in avanti per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni. Se infatti il danno risarcibile, come in questo caso, si configura per una lesione anche solo potenziale della sfera di diritto del disabile, è evidente che siamo di fronte ad una prova del danno in re ipsa certamente liquidabile, come nel caso in esame, in via equitativa”.

Riferendosi poi alla Legge 67/06, Frare ne sottolinea l’importanza, parlando di “uno strumento di tutela potente per situazioni di questo tipo, che deve però essere più conosciuto e pubblicizzato. Ma soprattutto va applicato secondo buon senso e secondo i principi che la legge stessa intende tutelare. Vale a dire il diritto per le persone con disabilità di non essere discriminate rispetto agli altri, proprio in ragione della propria disabilità”.

di Pierluigi Lantieri