È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 agosto 2025 recante “Definizione di forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti del Terzo settore”.
Il provvedimento sostanzia un tassello importante del sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore investendo, oltre gli Uffici Runts, anche gli enti del Terzo settore – nello specifico i centri di servizio per il volontariato (CSV) e le reti associative nazionali (Ran) – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti.
Soggetti interessati
Le organizzazioni che possono essere sottoposte al regime di controllo sono tutti gli enti del Terzo settore, ad esclusione delle cooperative sociali, delle imprese sociali e delle società di mutuo soccorso.
I controlli sono svolti dagli Uffici del Runts e, se richiesto e autorizzati, dai centri di servizio per il volontariato (CSV) e dalle reti associative nazionali (Ran). Questi ultimi due possono difatti scegliere se diventare o meno “soggetti autorizzati” a svolgere i controlli nei confronti dei propri aderenti; è anche prevista la possibilità di stipulare una convenzione tra Ran e CSV con altre reti reti o CSV che non hanno chiesto l’autorizzazione.
Tali soggetti autorizzati al controllo individuano, a loro volta, i soggetti deputati alla concreta operazione di controllo e che possono essere loro dipendenti, collaboratori o professionisti, a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 2399 cod. civ. e, quindi, non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare.
I soggetti incaricati, inoltre, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, devono avere comprovata esperienza in materia ed essere debitamente formati e aggiornati.
Tipologia di controlli
I controlli sono finalizzati ad accertare:
• la sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
• il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
• l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.
I CSV e le Ran possono svolgere – se accreditati – soltanto i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, mentre i controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti soltanto dagli Uffici del Runts.
Decorrenza dei controlli
Il primo triennio decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo all’iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) deve caricare sul Runts il programma triennale con l’elenco degli enti sottoposti al controllo.
La decorrenza dei controlli è fissata con apposito decreto dell’Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base dello stadio di attivazione dell’apposita sezione del sistema informativo dedicato ai controlli.
Contributo
Per le Ran o CSV autorizzati, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha stabilito un contributo per la parziale copertura delle spese diversificato a seconda della dimensione di ogni ente controllato, pari a:
• 50 euro per enti con entrate fino a 60.000 euro
• 100 euro per enti con entrate da 60.000 a 300.000 euro
• 250 euro per enti con entrate da 300.000 a 1.000.000 euro
• 500 euro per enti con entrate oltre 1.000.000 euro
Tali importi possono essere ridotti se sarà superato il “tetto” dell’importo complessivo stanziato a copertura di tali attività.
Modalità di svolgimento dei controlli
I soggetti autorizzati si accertano del corretto rispetto degli adempimenti previsti dalla riforma del Terzo settore comunicando con gli enti sottoposti al controllo tramite PEC, per la richiesta di accertamenti documentali e, se necessari, con visite e ispezioni in loco.
Gli enti interessati dal controllo hanno un lasso di tempo specifico (dai 30 ai 90 giorni) per regolarizzare la propria posizione.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto 7 agosto 2025 saranno approvati i modelli di verbale dei controlli ordinari e straordinari.
Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo sono semplificate.
(A cura di Chiara Meoli)